(massima n. 1)
Il termine di venticinque giorni che nel rito del lavoro deve intercorrere, a norma dell'art. 435, terzo comma, c.p.c., tra la notificazione del ricorso in appello con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e l'udienza stessa è posto nell'interesse dell'appellato e quindi l'appellante, in caso di sua inosservanza, non può far valere la nullità della successiva trattazione. (Nella specie era stata disposta una più ravvicinata comparizione delle parti in connessione con la richiesta da parte dell'appellante di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. e poi nel giorno fissato si era tenuta una rituale udienza di discussione dell'appello).