(massima n. 1)
Nel rito del lavoro il termine assegnato dal giudice all'appellante ex art. 435 c.p.c. in relazione all'art. 421 ed all'art. 291 primo comma c.p.c., per il rinnovo della notificazione del ricorso in appello che si presenti inesistente o viziata, ha carattere perentorio, con la conseguenza che l'omesso rinnovo della notificazione comporta in caso di mancata costituzione dell'appellato l'inammissibilitą del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.