(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dall'art. 435, comma secondo, c.p.c., per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che, come precisato dalla Corte Cost., ord. N. 60 del 2010, resti garantito all'appellato uno "spatium deliberandi" non inferiore a quello legale prima dell'udienza di discussione affinché questi possa approntare le sue difese, e purché non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell'udienza, sulla ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha fatto applicazione del principio su esteso al caso in cui l'appellante aveva chiesto - dopo oltre un mese dal decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - l'anticipazione della stessa, provvedendo a notificare il ricorso ed il nuovo decreto oltre il termine di dieci giorni, computati dal nuovo decreto, ma ben otto mesi prima dell'udienza).