(massima n. 1)
Con riguardo a giudizio soggetto a rito del lavoro, nell'ipotesi in cui l'atto di appello, dopo essere stato tempestivamente depositato, sia stato notificato alla parte vittoriosa personalmente e non presso il procuratore costituito (non avendo quella dichiarato con la notificazione della sentenza un luogo diverso ai sensi dell'art. 330 c.p.c.) si verifica non l'inesistenza bensģ la nullitą della notificazione dell'atto di impugnazione, la quale, in difetto di costituzione dell'appellato, resta sanata dalla rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che il giudice stabilisce ex artt. 291 e 421 c.p.c. Pertanto, in mancanza di tale sanatoria, ove il giudice di appello si sia limitato al riscontro della detta nullitą ed alla declaratoria di inammissibilitą (o improcedibilitą) del gravame, la violazione del citato art. 291 impone la cassazione della sentenza contenente siffatta declaratoria, con rinvio ad altro giudice di secondo grado, cui spetterą, nel rito suddetto, di attivare il contraddittorio sul merito dell'appello, provvedendo alla rinnovazione omessa dal giudice che ha pronunziato la sentenza cassata.