(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, a modifica del decreto di fissazione dell'udienza per la discussione dell'appello con il rito del lavoro, emesso ai sensi dell'art. 435 c.p.c., fissa tale udienza a data diversa ed anteriore rispetto a quella precedentemente fissata, va notificato, a cura dell'appellante, alle parti personalmente, ove esse non si siano ancora costituite, restando escluso che della modifica del precedente decreto il cancelliere debba fare comunicazione ai sensi dell'art. 136 c.p.c., dal momento che, a norma dell'art. 170 dello stesso codice, l'obbligo sorge solamente nei confronti delle parti costituite.