(massima n. 1)
La nullità derivante dall'omessa notifica del ricorso d'appello (e del pedissequo decreto presidenziale) può essere sanata con effetto ex tunc (cioè con effetto idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata) nel solo caso di mancata eccezione della nullità da parte del convenuto-appellato (comunque) costituitosi, mentre la costituzione accompagnata da tale eccezione, la rinnovazione della notifica disposta dal giudice e la notificazione comunque fatta successivamente dall'appellante, alla quale non segua la costituzione del convenuto-appellato, hanno efficacia sanante solo con effetto ex nunc, nel senso cioè che non possono impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata ove intervenute quando il termine per impugnare sia già scaduto.