(massima n. 1)
Va esclusa l'ipotesi di giuridica inesistenza della notificazione dell'atto di appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza — che nel rito speciale del lavoro determina una situazione definitiva di carenza di contraddittorio, tale da impedire la prosecuzione del giudizio e quindi ogni statuizione sulla domanda — nel caso in cui l'atto di appello e il suddetto decreto siano stati notificati solo dopo l'udienza originariamente fissata per la discussione, ma con essi sia stato notificato il verbale dell'udienza contenente il provvedimento di fissazione della nuova udienza di discussione.