(massima n. 1)
La mancanza di comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, escludendo l'insorgere dell'onere di quest'ultimo di provvedere alla notificazione dell'atto di gravame e del decreto stesso, non č incompatibile con la conservazione dell'effetto preclusivo del giudicato, conseguente al tempestivo deposito del ricorso in appello. Pertanto, quando sopravvenga, a causa di detta mancanza, l'impossibilitā di eseguire tale notificazione nel rispetto dei termini di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 435 c.p.c., deve essere disposta, di ufficio o ad istanza dell'appellante medesimo, la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di detti termini, potendo, peraltro, il contraddittorio ritenersi validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere un formale provvedimento di rinnovo, si sia limitato, all'udienza di discussione originariamente fissata, a disporre il rinvio della medesima e l'appellante, nell'osservanza dei ripetuti termini, abbia notificato alla controparte copia del ricorso in appello e del decreto del presidente del tribunale nonché del verbale della prima udienza nella quale č stato disposto il rinvio.