(massima n. 1)
In tema di appello del nuovo rito del lavoro, il termine previsto dal primo comma dell'art. 435 c.p.c., il quale stabilisce che il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione davanti al collegio, ha natura meramente sollecitatoria e pertanto il suo mancato rispetto non è causa di nullità; né può da esso presuntivamente dedursi la data di deposito dell'atto d'appello.