(massima n. 1)
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la sostituzione, anteriormente all'inizio dell'udienza di discussione, del giudice relatore designato nel decreto del presidente del tribunale, emesso ai sensi dell'art. 435 c.p.c., non viola il principio di immodificabilitā del collegio giudicante, operando tale principio solo dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; né č configurabile la nullitā del giudizio di appello e della relativa sentenza per il fatto che detta sostituzione sia stata disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, secondo comma, c.p.c., atteso che tale inosservanza costituisce una mera irregolaritā di carattere regolamentare ed interno, inidonea ad incidere sulla legittimitā della costituzione del giudice.