(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, la costituzione dell'appellante richiede soltanto il deposito del ricorso e pertanto il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta l'improcedibilitą del gravame, ma l'obbligo per il giudice di esaminare il merito della controversia; tale obbligo sussiste anche quando non sia possibile desumere aliunde i motivi posti a sostegno della sentenza impugnata o controllare i limiti e la tempestivitą dell'impugnazione oppure l'acquiescenza tacita eventualmente verificatasi, soccorrendo allora i poteri istruttori (art. 421 c.p.c.) del giudice, il quale deve ordinare all'appellante il deposito (non contrastante con il divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c.) della documentazione e, in particolare, della copia della sentenza appellata, necessaria per giudicare il merito della controversia.