(massima n. 1)
Non č concretamente realizzabile nel rito del lavoro l'ipotesi di improcedibilitą dell'appello prevista dall'art. 348, comma 2, c.p.c. quale conseguenza del mancato deposito da parte dell'appellante del suo fascicolo, dopo la costituzione in giudizio, poiché le modalitą introduttive del rito speciale non possono prescindere dal tempestivo deposito del ricorso e dei relativi allegati presso la cancelleria del giudice adito e, d'altra parte, ai fini in questione č irrilevante l'eventuale mancato nuovo deposito del fascicolo, che sia stato ritirato dopo l'iniziale regolare deposito.