(massima n. 1)
Nel rito della cause di lavoro la mancata produzione della sentenza impugnata, in sede di deposito del ricorso in appello, non determina l'automatica declaratoria dell'improcedibilitą del gravame, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., ma comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa all'impossibilitą di esaminare detta sentenza, il cui esame sia necessario ai fini della decisione, debba ordinare il suo deposito all'appellante, a norma dell'art. 421, primo comma, stesso codice, e, quindi, in caso di inosservanza dell'ordine, con conseguente persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, debba rigettare nel merito l'impugnazione.