(massima n. 1)
La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 c.p.c., e, in particolare, la previsione dell'ultimo comma di tale norma, concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve, fissato dal secondo comma dell'art. 434 di detto codice, per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro.