(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilitą dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 434, secondo comma, c.p.c. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga con riguardo all'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata irritualmente proposta nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.