(massima n. 1)
Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per l'impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 434 c.p.c., la notificazione della sentenza - che deve essere fatta al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c. - ove quest'ultimo eserciti il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale lo stesso è assegnato e non abbia eletto, all'atto della costituzione in giudizio, domicilio (ai sensi dell'art. 82, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 87) nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio ha corso (non potendosi ravvisare la suddetta elezione di domicilio nella dichiarazione con cui la parte, nel conferire la procura al suddetto procuratore, abbia indicato il proprio domicilio per le notificazioni, atteso che si tratta di dichiarazione non proveniente da colui che avrebbe dovuto formulare l'elezione e perciò inidonea a conseguire l'effetto di cui al citato art. 82), deve essere effettuata presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria a norma del secondo comma dello stesso art. 82.