(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui nel termine di legge sia stata depositata una dichiarazione di appello con richiesta di riforma della sentenza di primo grado, ma priva dei motivi, contenuti nella relazione tecnica di parte alla quale si sia fatto semplice riferimento nell'atto di appello, la parte appellante non può chiedere — diversamente dall'ipotesi di vizio della notificazione dell'atto di impugnazione — la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica dell'atto suddetto, con l'integrazione, come allegato, della consulenza di parte in quanto non è consentito scindere la dichiarazione di appello dai motivi di impugnazione e, se può ammettersi che i motivi possano risultare da atto materialmente diverso da quello contenente la dichiarazione di impugnazione, al quale quest'ultimo faccia rinvio, sia l'uno che l'altra devono essere depositati nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata o, comunque, in caso di mancanza di notifica della sentenza impugnata, nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.