(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia pronunciato su cause legate da uno stretto rapporto di dipendenza, è applicabile la disciplina delle cause inscindibili; ne consegue, in materia di impugnazione, l'applicabilità del principio in base al quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione di merito, nel giudizio promosso per l'accertamento della nullità del licenziamento e la prosecuzione del rapporto di lavoro per trasferimento d'azienda con la società acquirente, con la quale era stato ritenuto inammissibile l'appello del lavoratore, perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla ricevuta notificazione della sentenza impugnata, ancorché proposta solo nei confronti di una parte diversa, l'impresa cessionaria, da quella che aveva provveduto alla notifica del provvedimento, l'impresa cedente).