(massima n. 1)
Al fine di verificare la tempestivitą dell'appello di una sentenza decisa dal giudice di primo grado secondo il rito del lavoro, deve aversi riguardo al deposito del ricorso in cancelleria, a nulla rilevando il momento della successiva riassunzione del giudizio disposta dalla sezione lavoro della corte di appello per il passaggio della causa ad altra sezione civile del medesimo ufficio giudiziario, essendosi ormai determinato l'effetto conservativo, sostanziale e processuale, dell'impugnazione originariamente proposta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa in materia di locazione).