(massima n. 1)
Nel rito del lavoro l'indicazione della procura, la cui omissione č sanzionata per il giudizio di cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 5, c.p.c., non č richiesta dall'art. 434 c.p.c. in relazione all'art. 414 dello stesso codice e, in ogni caso, anche applicando, per il rinvio operato dall'art. 359 c.p.c., la regolamentazione al riguardo ricavabile dalle norme processuali riguardanti la citazione in primo grado, l'omissione suddetta non č compresa tra le violazioni che comportano la nullitā dell'atto di citazione.