(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'indicazione nel ricorso in appello del nome del primo di pił soggetti, nei cui confronti venga proposta l'impugnazione, e del numero complessivo di questi ultimi, seguita dalla dichiarazione di voler impugnare la sentenza che ha accolto le domande di tutti i litisconsorti, č sufficiente per identificare nella totalitą di questi ed in ciascuno di essi i soggetti passivi dell'impugnazione, investendo la manifestazione di volontą dell'appellante inequivocabilmente la totalitą delle controparti risultate vittoriose nel grado precedente, tal che ciascuna di queste resta individuata, con i propri dati anagrafici, dalla menzione che se ne fa nella sentenza impugnata.