(massima n. 1)
In tema di ricorso in appello nel processo del lavoro, il richiamo contenuto nell'art. 434 c.p.c. alle indicazioni contenute nell'art. 414 dello stesso codice non ne equipara totalmente la disciplina al ricorso introduttivo, in quanto la «ratio» della precisa indicazione del nome, cognome e della residenza, domicilio o dimora del convenuto risponde alla necessitą di identificazione della parte evocata in giudizio, mentre nel giudizio di appello l'indicazione degli appellati puņ avvenire «per relationem» con riferimento ai soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado proponendo il ricorso o la memoria difensiva, senza che si verifichi quella incertezza sui soggetti evocati in giudizio che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., č sanzionata con la nullitą dell'atto.