(massima n. 1)
Nel rito del lavoro l'appellante non ha l'onere di riproporre le istanze istruttorie, ritualmente proposte in primo grado, sulle quali il pretore abbia omesso di provvedere per aver ritenuto diversamente provate le circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda, con la conseguenza che il giudice di appello non può pervenire ad una valutazione diametralmente opposta se non dopo essersi pronunciato sull'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti nel precedente grado di giudizio.