(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ove, a seguito della pronuncia di primo grado e dell'inizio dell'esecuzione sulla base del solo dispositivo, l'appello venga proposto in un momento in cui è stata depositata la sentenza, con un atto denominato "appello con riserva dei motivi" e, tuttavia, contenente motivi di appello (pur espressamente articolati dal difensore con dichiarazione di non conoscenza della motivazione), il giudice di appello, ove l'appellante non abbia successivamente svolto alcuna attività di integrazione a norma dell'art. 434, secondo comma, c.p.c., può considerare l'atto come introduttivo di un appello pieno, se i motivi si presentano idonei a criticare la motivazione della sentenza impugnata in quanto pongano questioni con essa correlate, o, altrimenti deve dichiararne l'inammissibilità per tale ragione.