(massima n. 1)
Per il principio della cosiddetta ultrattivitą del rito, qualora una controversia sia stata trattata con il rito ordinario, anziché secondo le norme del processo del lavoro, l'impugnazione - quale che sia il suo oggetto - deve essere proposta con citazione a udienza fissa, da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. Tuttavia, qualora l'appellante adotti la forma del ricorso, propria del rito speciale, invece che quella ordinaria della citazione, l'impugnazione, in ossequio al principio processuale della conservazione degli atti, č da ritenersi egualmente ammissibile, sempre che la notifica di essa sia tempestiva ai sensi dei citati articoli.