(massima n. 1)
Una delibera di assemblea condominiale, anche se adottata nell'interesse comune o per adempiere ad un obbligo di legge, č nulla se, per perseguire l'interesse dell'intero condominio, prevede la violazione dei diritti di proprietā esclusiva di un condomino, ed in tal caso la sua impugnazione non č soggetta ai termini di decadenza sanciti dall'art. 1137 c.c., rimanendo irrilevante che all'adozione della delibera stessa abbia partecipato anche il condomino leso senza sollevare alcuna obiezione in merito.