(massima n. 1)
Nell'ipotesi di incompetenza ex art. 428 c.p.c., qualora il giudice ometta di fissare il termine previsto dal secondo comma di tale articolo per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata dalla parte entro il termine semestrale indicato in via generale dall'art. 50 c.p.c. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, previgente rispetto alla novella di cui all'art. 45, comma sesto, legge 18 giugno 2009, n. 69), non operando in tal caso il limite dei trenta giorni per la riassunzione previsto dal secondo comma dell'art. 428 c.p.c. - che č operante verso il giudice e non anche verso la parte - e non potendosi imporre né consentire alla parte una correzione o integrazione dell'ordinanza con la quale il giudice ha declinato la propria competenza, al di fuori del meccanismo previsto dall'art. 289 c.p.c..