(massima n. 1)
A i sensi dell'art. 428, primo comma, c.p.c., nelle controversie soggette al rito del lavoro l'eccezione del difetto di competenza territoriale, sebbene questa sia inderogabile, può essere proposta dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c., ancorché il giudizio sia stato (erroneamente) instaurato con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro e solo successivamente riassunto davanti al giudice per questo competente.