(massima n. 1)
La previsione, da parte dell'art. 146 att. c.p.c., di un albo dei consulenti tecnici (comprendente i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro) per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali tende solo ad agevolare la scelta dell'ausiliare tra professionisti maggiormente esperti, ma non obbliga il giudice del lavoro a scegliere il consulente solo fra tali professionisti, non essendo comminata alcuna nullitą per il caso in cui la scelta cada su di un esperto non iscritto nell'albo.