(massima n. 1)
La facoltà del giudice di ordinare la comparizione di persone di cui sia contestata la capacità di testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c., può essere esercitata, secondo le previsioni dell'ultimo comma dell'art. 421 dello stesso codice, solo quando, previamente accertata l'insussistenza dell'interesse alla causa che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, il provvedimento del giudice sia giustificato da una motivata situazione di necessità che renda indispensabile il loro libero interrogatorio sui fatti di causa.