(massima n. 1)
L'a rt. 421 c.p.c., nello stabilire che il giudice dispone su istanza di parte l'accesso sul luogo del lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, non solo esclude che tale accesso sia obbligatorio per il fatto che la parte ne ha fatto istanza, ma limita la stessa discrezionalità del giudice il quale può disporre l'accesso solo se lo ritiene necessario e non semplicemente utile.