(massima n. 1)
L'esercizio, da parte del giudice del lavoro, del potere di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) non può considerarsi esaurito nel caso di risposta assolutamente inconcludente dell'amministrazione medesima, essendo in tale ipotesi il giudice tenuto a reiterare, con le opportune precisazioni, la richiesta di informazioni e ad utilizzare eventualmente i poteri istruttori conferitigli dall'art. 421 c.p.c., dando adeguata motivazione del mancato uso di tali poteri, soprattutto quando l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte sia reso praticamente impossibile dalla non disponibilità delle prove, tutte ricadenti nella sfera d'azione della pubblica amministrazione.