(massima n. 1)
Nelle controversie di lavoro, la facoltà del giudice di richiedere, ai sensi degli artt. 421 e 425 c.p.c., informazioni alle associazioni sindacali presuppone che le medesime siano indicate dalle parti e rispondano — se chiamate all'udienza di discussione — a mezzo di loro rappresentanti, restando esclusa, in mancanza di ciò, la possibilità di verbalizzare notizie offerte da persone estranee alle associazioni stesse e non espressamente indicate come legittimate a renderle.