(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. In particolare il giudice deve fare applicazione di questo principio, e formulare una richiesta di informazioni a norma dell'art. 213 c.p.c., quando una delle parti abbia la qualità di pubblica amministrazione e sia l'unico soggetto in possesso dei dati contabili necessari ai fini della quantificazione del diritto dedotto in giudizio dalla controparte. (Fattispecie relativa alla domanda di medico convenzionato della medicina generale di riconoscimento da parte della unità sanitaria locale delle quote di indennità di carovita eccedenti l'indennità integrativa speciale erogatagli con un trattamento pensionistico).