(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la possibilitā che ha il giudice, di richiedere informazioni e osservazioni, scritte o orali, alle associazioni sindacali, prevista dal secondo comma dell'art. 421 c.p.c., costituisce una facoltā discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio o mancato esercizio non č sindacabile in sede di legittimitā ove congruamente motivato.