(massima n. 1)
Qualora nel giudizio di rinvio il giudice, facendo ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 c.p.c., abbia disposto l'acquisizione di prove nuove, non necessitate dalla sentenza di annullamento, senza tenere conto delle decadenze e preclusioni gią verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, la nullitą dell'atto di riapertura dell'istruzione viene sanata ove la parte interessata non l'abbia fatta valere nella prima istanza o difesa successiva ad esso o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.