(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice č tenuto a dar conto; tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunositā della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimitā un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli giā dibattuti nelle precedenti fasi di merito.