(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio č insindacabile in sede di legittimitā anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilitā o necessitā del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato.