(massima n. 1)
L'art. 421 c.p.c., nella sua nuova formulazione, laddove consente al giudice di ammettere mezzi di prova fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce ai limiti fissati dal detto codice alla prova testimoniale in via generale negli artt. 2721, 2722 e 2723 e non, invece, a quelli stabiliti dall'ordinamento per determinati e specifici atti in ordine alla forma, sia ad substantiam che ad probationem.