(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il potere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori — mentre può essere esercitato, in presenza di significativi dati d'indagine e per superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, anche se la parte onerata della prova sia incorsa in preclusioni e decadenze — resta invece escluso in presenza di una precisa volontà della parte di non esperire una determinata prova (la quale perciò non può essere ammessa d'ufficio); con la conseguenza che anche nel rito predetto è irrevocabile, secondo la regola dell'art. 177, terzo comma, n. 1), c.p.c., un'ordinanza che sull'accordo delle parti abbia revocato il precedente provvedimento di ammissione di un determinato mezzo istruttorio.