(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, che, per la particolare natura dei rapporti controversi, tende a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità reale, il potere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori — che presuppone l'incertezza o l'incompletezza del materiale probatorio acquisito, e non sia già l'esistenza di oggettive e non imputabili difficoltà di una delle parti nell'acquisizione delle prove — può essere esercitato, in presenza di significativi dati di indagine, anche se la parte onerata della prova sia incorsa in preclusioni e decadenze, ed anche su sollecitazione di quest'ultima, dovendo essere escluso solo in presenza di una precisa volontà della parte di non esperire una determinata prova.