(massima n. 1)
Nel rito del lavoro non incorre nella violazione del principio dell'onere della prova, fissato dall'art. 2697 c.c., il giudice che disponga d'ufficio, a norma dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., una prova testimoniale finalizzata a sopperire all'incompletezza di una prova documentale, sempre che egli, in osservanza del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.), si mantenga nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese o delle eccezioni dedotte o sollevate dalle parti.