(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il potere ufficioso di ordinare l'esibizione di documenti è discrezionale, sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice. Del pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ma in questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova. Tale correlazione comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di superare la rilevata carenza di documentazione della domanda del lavoratore, intesa ad ottenere il riconoscimento di differenze sul compenso per lavoro straordinario, attraverso la valorizzazione dell'inottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine di esibizione dei fogli di presenza, in considerazione anche dell'impossibilità di verificare l'esattezza delle aliquote applicate dal lavoratore nei propri conteggi derivante dalla mancata indicazione della categoria di appartenenza del lavoratore stesso).