(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, č legittima l'utilizzazione delle prove ritualmente acquisite agli atti assunte in un precedente giudizio tra le stesse parti e inerenti allo stesso contenzioso sostanziale, considerato l'ampio potere di ammissione di ufficio di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, a norma dell'art. 421 c.p.c. (Fattispecie relativa a giudizi prima sull'an e poi sul quantum aventi ad oggetto lavoro straordinario).