(massima n. 1)
L'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice del lavoro non può essere diretto a sminuire l'efficacia e la portata di un'attività istruttoria già ritualmente espletata, specialmente nei casi in cui — come avviene per la prova testimoniale — un corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle parti di espletare la prova in un unico contesto temporale. Nel caso, poi, di richiesta probatoria, avente tale incidenza, formulata in appello dalla parte rimasta contumace in primo grado, alla sua ammissione osta altresì il rilievo che potrebbe vanificarsi la stessa portata della contumacia, con la trasformazione del comportamento inerte di chi non ha partecipato al primo grado del giudizio in una posizione processuale di vantaggio.