(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c. pur diretti alla ricerca della veritą, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, né tradursi in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.