(massima n. 1)
Il potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., alla parte l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e, non potendo sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, puō essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde non anche per fini meramente esplorativi. Il mancato esercizio da parte del giudice del relativo potere, anche se sollecitato, non č censurabile in sede di legittimitā neppure se il giudice abbia omesso di motivare al riguardo. (Nella specie, il giudice del merito non aveva disposto, su istanza di un agente, l'esibizione, da parte della preponente, di scritture contabili, nč la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le scritture erano genericamente indicate e volte ad accertare fatti che il medesimo agente avrebbe potuto provare con altri mezzi; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata).