(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose. Peraltro, l'indisponibilitā, che consente la produzione tardiva di documenti suppone che, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti, necessariamente, successiva a quel momento. Ne esulano, pertanto, le certificazioni che, pur avendo per oggetto circostanze di fatto quali, con riferimento a prestazioni assistenziali, i requisiti socio-economici al fine dell'accesso all'assegno di invaliditā, preesistenti a quel momento, siano state formate, tuttavia, solo successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto prodotta tardivamente, nel corso del giudizio di appello, la prova documentale circa il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti socio-economici al fine della prestazione assistenziale richiesta).