(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il giudice, ove si verta in situazione di "semiplena probatio", ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi lą dove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - nel giudizio promosso da un dipendente delle Poste Italiane s.p.a., licenziato in conseguenza di indagini penali ed applicazione di misura cautelare personale, per sentir dichiarare l'illegittimitą del licenziamento stesso - aveva accolto la domanda del lavoratore sulla scorta del solo materiale probatorio versato in atti, senza dare alcun seguito all'istanza della societą datrice di lavoro di acquisire, nel giudizio in corso, gli atti del procedimento penale, nel quale essa societą non era stata parte, al fine di corroborare la prova dei fatti alla base del comminato licenziamento).