(massima n. 1)
L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente dall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio ai sensi dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., dal giudice, tenuto, secondo tale norma all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Pertanto in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo l'esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice. (Nell'affermare il principio la Corte, in una fattispecie relativa ad una richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, ha cassato la sentenza di merito laddove questa, pure in presenza di documentati fatti interruttivi quali la presentazione di una istanza di fallimento da oltre dieci anni, di un atto di successiva diffida, nonché di pagamenti parziali effettuati dopo l'istanza di fallimento, non aveva adeguatamente motivato circa il mancato esercizio di detti poteri istruttori ufficiosi).